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Descrizione
Valutazione: come, quando e perché
La valutazione scolastica riguarda l’apprendimento e il comportamento degli studenti e i docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola, in coerenza con le Indicazioni nazionali e le linee guida specifiche per i diversi livelli. Il Decreto Legislativo 62/2017 attuativo della Legge 107/2015 ha modificato il modello di valutazione della Scuola del Primo Ciclo, senza stravolgimenti bensì nell’ottica di apportare i miglioramenti di cui, negli anni, la comunità pedagogica ha condiviso l’opportunità.
La valutazione nel Primo Ciclo di Istruzione
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la Scuola Primaria è stata rivista alla luce di un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa al fine di rendere la valutazione degli alunni sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
• In via di acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
Nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione è effettuata dal Consiglio di classe, mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
L’ammissione alla classe successiva
Primaria – Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all’unanimità dai docenti contitolari.
Scuola Secondaria di I grado – Per le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, l’’ammissione alla classe successiva è deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe. L’ammissione è consentita anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento e in presenza di voti inferiori a sei decimi, qualora il Consiglio di classe, con motivata deliberazione, ritenga che l’alunno possa raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti nel corso dell’anno scolastico successivo.
La valutazione del comportamento viene declinata in positivo, prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Tale valutazione è espressa in decimi, concorre alla media finale per l’ammissione ed è accompagnata da un giudizio sintetico che ne illustri e motivi i contenuti.
Per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale (con tempo scuola di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore; per convenzione l’anno scolastico è pari a 33 settimane; pertanto ciascuna alunno deve frequentare per almeno 743 ore e non superare le 247 ore di assenza). Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal Collegio dei docenti.
L’ammissione agli Esami di Stato
Gli alunni per essere ammessi agli Esami di Stato, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dall’esame. Fermo restando i prerequisiti richiesti per legge, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può ammettere agli esami anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. È comunque requisito necessario che la media dell’ultimo anno sia pari o superiore a 5,5 decimi. Durante lo scrutinio finale, i docenti del Consiglio di classe attribuiscono all’alunno un voto di ammissione all’Esame di Stato, calcolato sulla base della media ponderata del percorso scolastico triennale. Tale voto dovrà essere pari o superiore a 5,5 decimi.
Riferimenti Normativi
Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;
DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli Esami di Stato di Scuola Secondaria di I grado;
DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della Scuola Primaria e del Primo Ciclo di Istruzione;
Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 – Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della Scuola Primaria.
Linee guida valutazione Scuola Primaria- La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria.
La Valutazione all’I.C. “Francesco Cilea”
Per ogni informazione relativa ai criteri di valutazione dell’Istituto si invita a fare riferimento ai documenti di seguito allegati, parte integrante del PTOF
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